Giudice Sportivo, materiale pirotecnico introdotto allo stadio dai tifosi: nessuna multa al Venezia
Il Giudice Sportivo, al termine della 7a giornata di ritorno della Serie BKT, ha emesso i verdetti anche per quanto riguarda le multe per le società. Citato anche il Venezia, i cui sostenitori hanno introdotto all'Arena Garibaldi di Pisa materiale pirotecnico, ma nessuna multa per gli arancioneroverdi:
“Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese, Feralpisalò, Modena, Reggiana, Spezia e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato due bottigliette di plastica in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco numerosi fumogeni e una bottiglietta in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".